G.E.V.

VARZI

taglio boschi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

NORMATIVA

La Legge Regionale 5 dicembre 2008, N. n. 31  (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) modificata ed integrata dalla Legge Regionale 1 febbraio 2010, N. n. 3  (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31)  regolamentano il taglio dei boschi in  Lombardia.

Regolamento Regionale 20 luglio 2007, N. n. 5 Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)

 definizione di bosco

Sono considerati bosco:

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

 

PRINCIPALI DIRETTIVE TRATTE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE:

    Regolamento Regionale 20 luglio 2007, N. n. 5  

Art. 21

(Stagione silvana)

1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:

a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;

b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;

c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.

......

Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.

......

Sono permessi tutto l'anno:

a) i tagli di utilizzazione delle fustaie;

b) i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;

c) i tagli di conversione dei cedui;

d) i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.

.......

In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio.

Art. 22

(Scarti delle lavorazioni)

1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:

a) raccolto in andane o cataste in bosco;

b) sminuzzato e distribuito sull'area interessata al taglio;

c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 51 e seguenti.

2. Qualora il materiale venga raccolto in andane, nel caso dei cedui e dei cedui sotto fustaia, l'area occupata dalle stesse non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.

3. È vietato:

a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi e specchi d'acqua, viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri, linee elettriche e telefoniche;

b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.

Art. 24

(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni duemilacinquecento metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui.

2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.

3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;

b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;

c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;

d) essere di buon aspetto paesaggistico.

4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.

5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.

Art. 40

(Norme per gli interventi nei cedui)

1. I cedui invecchiati, ossia quelli con età superiore a quarant'anni, ai fini del presente regolamento, sono assimilati

alle fustaie; i castagneti sono considerati cedui fino a ottanta anni.

2. Il taglio a ceduo semplice, ossia senza rilascio di matricine, è permesso nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei

robinieti puri, nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di esotiche infestanti, su una superficie

massima di tre ettari, non contigua, distanti almeno cento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti. È

ammessa deroga esclusivamente in caso di utilizzazioni per uso civico, previa autorizzazione dell'ente forestale ai

sensi degli articoli 6, 7 e 8.

3. Il taglio del ceduo con rilascio di matricine o riserve è permesso su una superficie massima di trenta ettari, non

contigua, distanti almeno duecento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti e di superficie superiore a dieci

ettari.

4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti, nelle formazioni

di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le

riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduazione, ad un'età pari al doppio del

turno minimo. Le riserve nei robinieti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere

tagliate solo in caso di deperimento o morte.

5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati

o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:

a) castagneti;

b) robinieti misti;

c) alneti di ontano bianco o nero;

d) orno-ostrieti e carpineti;

e) saliceti e formazioni di pioppi.

6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati

nei seguenti tipi o categorie forestali:

a) querceti, querco-carpineti;

b) faggete;

c) altre formazioni di latifoglie autoctone.

7. Le matricine possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo

dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento

della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

Art. 41

(Periodicità dei tagli)

1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in

almeno dieci anni.

2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a:

a) ottanta anni per le faggete, i lariceti, i larici-cembreti e le cembrete;

b) sessanta anni per i castagneti, i querceti di roverella e le peccete di sostituzione;

c) cinquanta anni per le pinete di pino silvestre, le formazioni di pino nero di origine artificiale e i rimboschimenti

con conifere esotiche;

d) quaranta anni per le restanti formazioni di latifoglie.

3. Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere

inferiore a:

a) novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i querco -carpineti;

b) ottanta anni per le peccete e i piceo-faggeti;

c) cinquanta anni per gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, gli alneti di ontano bianco e nero;

d) quello previsto al comma 2 per il taglio a raso aumentato di dieci anni nei restanti casi.

4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può

essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

5. Il turno minimo previsto nei cedui è di:

a) tre anni nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti;

b) sei anni nei corileti e nei saliceti;

c) dieci anni nei robinieti puri e nelle formazioni di pioppo;

d) quindici anni nei castagneti, nei querceti di roverella e di cerro e negli orno-ostrieti;

e) venti anni nei robinieti misti, nei querco-carpineti e carpineti, nei querceti di rovere e farnia, negli alneti, nelle

faggete e in altre formazioni a ceduo.

6. Nei cedui, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere

inferiore a cinque anni.