Le disposizioni relative alle lumache sono attualmente dettate dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, N. n. 10
l'art. 3 recita:
Dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi dei generi Helix e Cantareus. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di chiocciole dei generi Helix e Cantareus per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona. L'attività di cattura è consentita dall'alba al tramonto e solo con l'uso delle mani libere.