Legge
Regionale 5 dicembre 2008, n. 31
Testo
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale
(BURL
n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
omissis………..
TITOLO
VIII
Disposizioni
sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei
(tartufi)
Capo
II
Raccolta,
coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati
Art.
113
(Finalità)
1. Il
presente capo reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi freschi e conservati
in attuazione dei
principi della
legge
16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei
tartufi freschi o conservati destinati al consumo).
Art.
114
(Misure
generali di tutela)
1. Ai
fini del presente capo:
a) sono considerate
protette tutte le specie di tartufi;
b) per raccolta
controllata s'intende l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e
il prelievo dei corpi
fruttiferi dei
tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di
produzione; la raccolta controllata è
consentita nel
rispetto delle disposizioni del presente capo.
2. Sono
vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi,
fatta salva la raccolta controllata di cui
al comma 1.
Art.
115
(Competenze)
1. Le
funzioni amministrative di cui al presente capo sono conferite:
a) alle province
limitatamente al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei
tartufi e alle prove d'esame
di cui all'articolo
121;
b) alle province e
agli enti gestori dei parchi regionali, per i territori di rispettiva
competenza, limitatamente
all'elaborazione
delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e
potenzialità tartufigene;
c) alle province,
agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i territori
di rispettiva
competenza,
limitatamente all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 121, comma 8,
all'istruttoria per il
riconoscimento delle
tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e
miglioramento
ambientale.
Art.
116
(Modalità
di raccolta dei tartufi e divieti)
1. Su
tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle
ventiquattro ore giornaliere, nei periodi
stabiliti
annualmente
dai calendari di raccolta in relazione alle usanze
locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi
nell'elenco di cui
all'articolo 2 della legge 752/1985.
2. La
ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di non più di due
cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi
quali vanghetto o
zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve
avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo
da parte
del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso
lo abbia iniziato.(67)
3. E'
fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le
buche create dall'estrazione dei tartufi.
4. Sono
vietate:
a) la raccolta dei
tartufi immaturi e di quelli non compresi nell’elenco delle specie ammesse al
commercio;(68)
b) nel periodo di
raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene
individuate nelle carte
delle vocazioni e
potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con
le normali pratiche
colturali.
Art.
116 bis
(Raccolta
per scopi diversi dall'alimentazione)(69)
1. La Regione
può rilasciare autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente
capo per motivi scientifici,
di studio e di
ricerca e in occasione di mostre. Le autorizzazioni hanno validità per un
periodo non superiore ad un
anno e sono
rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della
l.r. 15/2002.
2. Con
provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e
i tempi per il rilascio.
3. L’utilizzo
dei tartufi per scopi diversi dall’alimentazione è soggetta al possesso
dell’apposita autorizzazione gratuita
rilasciata in deroga
alle disposizioni di legge vigenti.
Art.
117
(Calendari
di raccolta)
1. Fermi
restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli
articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta
dei tartufi
specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno
solare, indicando quantità e periodi
di raccolta per le
diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché
qualsiasi altra limitazione
ritenuta necessaria
sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.
2. Il
dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo
119, predispone, anche sulla base delle
proposte di cui al
comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a
cui sono allegate
cartografie in scala
adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari
alla raccolta, nonché
tutta la
documentazione descrittiva ritenuta necessaria.
3. Le
province e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane,
elaborano le proposte per il territorio
di loro competenza,
corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni
tecniche e socioeconomiche
e le trasmettono
alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. I
calendari sono pubblicati sul burl ed esposti negli albi pretori dei comuni.
Art.
118
(Carte
delle vocazioni e potenzialità tartufigene)
1. La
Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e
avvalendosi del collegio di esperti di
cui all'articolo
119, le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene relative all'intero
territorio regionale; a tal fine le
province e gli enti
gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano e
trasmettono alla Giunta
regionale le
proposte per il territorio di competenza.
2. Le
carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene redatte in scala adeguata:
a) delimitano le
zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi dell'articolo 7,
quinto comma, della legge
752/1985;
b) individuano i
territori vocati alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle
diverse specie o gruppi di
specie di
particolare interesse scientifico ed economico;
c) localizzano le
aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attività di controllo
e di ricerca, nelle quali può
essere vietata la
raccolta;
d) identificano le
altre aree di elevata vocazione ove realizzare prioritariamente gli interventi
di recupero e di
miglioramento
ambientale.
3. Alle
carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene sono allegati:
a) l'analisi dello
stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di
interventi di conservazione e di
valorizzazione delle
potenzialità tartufigene;
b) i criteri per
l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta.
4. Per
le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica
la procedura di cui al comma 1.
Art.
119
(Collegio
di esperti)
1. La
Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti in micologia,
scienze naturali e scienze forestali,
nominato con decreto
del dirigente competente.
2. Il
collegio è composto da:
a) un membro scelto
tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze
naturali delle università
della Lombardia;
b) due membri scelti
tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente
rappresentative a
livello regionale;
c) tre membri,
ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali
agricole
maggiormente
rappresentative a livello regionale;
d) un membro
designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi;
e) un funzionario
designato dal dirigente competente.
3. Il
dirigente competente nomina il responsabile del collegio.
4. Le
funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della
direzione generale competente.
5. Ai
componenti il collegio non appartenenti all'amministrazione regionale spetta la
corresponsione, per ogni seduta,
di un gettone di
presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Art.
120
(Tesserino)
1. La
ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in
possesso del tesserino di idoneità, valido
su tutto il territorio
nazionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985.
2. Il
tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è
rilasciato dalle province a seguito del
superamento
dell'esame di idoneità.
3. Il
tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio,
presso l'ente che lo ha emesso.
4. Le
domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate
anche tramite le associazioni
professionali,
sociali e sindacali o loro patronati.
5. Sono
esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della
legge 752/1985, sono già muniti
dell'autorizzazione
di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568 (Disciplina della
raccolta e del commercio dei
tartufi freschi o
conservati destinati al consumo).
6. I
tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale
addetto alla vigilanza.
Art.
121
(Commissioni
d'esame e corsi di preparazione)
1. L'idoneità
alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di
specifiche prove d'esame
da tenersi presso le
province nel cui territorio risiedono i candidati; i non residenti nella
Regione possono sostenere
l'esame presso
ognuna delle province.
2. La
preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di
riconoscimento delle specie di tartufi, nonché
sulla conoscenza
delle disposizioni contenute nel presente capo e delle norme generali di
comportamento
nell'ambiente
naturale.
3. La
valutazione finale è espressa con giudizio di idoneità o di inidoneità.
4. Le
commissioni d'esame sono composte da:(70)
a) il dirigente
provinciale competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un esperto di
micologia designato dalla direzione generale regionale competente in materia;
c) tre esperti,
anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso delle necessarie
conoscenze e capacità,
nominati dalla
provincia.
5. Le
funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato appositamente incaricato.
6. Le province
stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami
annuale.
7. Per
l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di
versamento di euro 10,33 alla
tesoreria della
provincia, a titolo di rimborso spese.
8. Le
province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane
organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di
preparazione per i
raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneità.
9. La
Regione predispone i programmi didattici per i corsi di preparazione e il
materiale divulgativo atto a facilitare il
riconoscimento delle
specie e il più corretto comportamento nell'ambiente naturale.
Art.
122
(Norme
particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali)
1. Gli
enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi
mediante i regolamenti d'uso di cui
all'articolo 20
della l.r. 86/1983.
2. Nelle
riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente
vietata dalla deliberazione istitutiva, è
disciplinata dal
piano di cui all'articolo 14 della l.r. 86/1983.
3. A
integrazione di quanto stabilito dall'articolo 11, primo comma, lettera c),
della l.r. 86/1983, la Regione può istituire
riserve naturali
parziali aventi specifica finalità micologica.
4. Le
disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente articolo sono
recepite nei calendari di raccolta.
Art.
123
(Aree
di particolare tutela)
1. La
raccolta dei tartufi è comunque vietata:
a) nelle riserve
naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni
specifiche ai sensi
dell'articolo 122;
b) nelle aree di
nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a
dimora delle piante;
c) nelle aree di
particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e
potenzialità tartufigene.
2. Le
aree di cui al comma 1 sono individuate nei calendari di raccolta.
3. Nel
territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi è consentita nelle
ore notturne e nelle giornate di
silenzio venatorio.
Art.
124
(Raccolta
riservata dei tartufi)
1. I
titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'articolo
4 della legge 752/1985, di terreni a
vocazione
tartufigena possono richiedere alle province, agli enti gestori dei parchi
regionali e alle comunità montane il
riconoscimento di
tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso.
2. Previa
istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al
dirigente competente che,
avvalendosi del
collegio di esperti di cui all'articolo 119, provvede al riconoscimento.
3. Per
tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati
da operazioni di miglioria ambientale e
di incremento
boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.
4. Per
tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a
vocazione tartufigena.
5. La
concessione della tartufaia controllata ha una durata di cinque anni.
6. La
concessione della tartufaia coltivata ha una durata commisurata al periodo
necessario alle specie vegetazionali
messe a dimora di
accrescersi; non può comunque superare i quindici anni. Nel caso di tartufaia
controllata, la
superficie da
destinarsi alle aree di raccolta riservata non può superare il cinque per cento
del territorio
potenzialmente
vocato di ogni comune. Sono fatte salve le concessioni in atto.(71)
7. Per
il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r
15/2002. Il
riconoscimento è rilasciato previa verifica dei requisiti di idoneità di cui ai
commi 3 e 4 e sulla base
dell'impegno dei
titolari e dei conduttori a effettuare interventi di miglioramento e incremento
quali:
a) decespugliamento
o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b) trasformazione in
alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il
rilascio di matricine
delle specie
simbionti con i tartufi;
c) potatura delle
piante simbionti;
d) messa in opera di
graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni
superficiali;
e) drenaggio e
governo delle acque superficiali;
f) irrigazioni di
soccorso;
g) ogni altro
intervento ritenuto utile o necessario.
8. Per
le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante tartufigene deve
essere effettuata secondo un corretto
rapporto tra
superfici coltivate e piante utilizzate.
9. La
perdita dei requisiti di idoneità determina la decadenza dal riconoscimento.
10.
Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la
raccolta dei tartufi è riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.
11.
Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di
qualunque specie purché le zone riservate siano delimitate con
tabelle.
12.
Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di
altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una
distanza tale da
essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano
visibili il precedente e il
successivo, con la
scritta in stampatello ben visibile da terra Raccolta di tartufi riservata .
13.
Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi
alle prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente
competente.
14.
I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente
articolo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 120 per
la raccolta dei
tartufi nei fondi stessi.
15.
Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto
disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766
(Conversione in
legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
civici nel Regno, del
R.D. 28 agosto 1924,
n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16
maggio 1926, n.
895, che proroga i
termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e dall'articolo
9 del regio decreto 26
febbraio 1928, n.
332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927,
n. 1766 sul
riordinamento degli
usi civici del Regno).
Art.
125
(Commercializzazione
dei tartufi)
1. Per
quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi si
applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 7 a 14
della legge 752/1985.
Art.
126
(Interventi
di recupero e miglioramento ambientale)
1. Le
province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane, sulla
base delle indicazioni delle carte delle
vocazioni e
potenzialità tartufigene, predispongono programmi di recupero e miglioramento
ambientale e forestale,
compresa la messa a
dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto
conto anche delle
iniziative di cui
all'articolo 124. Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono,
sulla base di rapporti
convenzionali, della
collaborazione tecnica dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.
2. Annualmente
la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva,
sulla base dei
programmi di cui al
comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 130, un piano di
riparto dei
contributi.
Art.
127
(Vigilanza)
1. La
vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo
e alla relativa normativa d'attuazione
è affidata:
a) agli enti gestori
dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di
rispettiva competenza;
b) alle province per
il restante territorio della Regione.
2. I
soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò
preposto, del servizio volontario di
vigilanza ecologica,
nonché, previe le necessarie intese, degli agenti del corpo forestale dello
Stato, delle guardie
ittico-venatorie
provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di
vigilanza delle comunità montane.
3. Ai
soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle violazioni di cui
all'articolo 129.
4. Collaborano
alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di
accertamento, le guardie
giurate volontarie
designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale
la protezione della
natura e la
salvaguardia dell'ambiente.
Art.
128
(Competenza
per l'irrogazione delle sanzioni)
1. La
competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 129 spetta agli
enti a cui è affidata la vigilanza.
2. I
proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio degli enti
competenti per l'irrogazione delle medesime.
3. Il
sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono
disciplinati dall'articolo 8 della l.r.
90/1983.
Art.
129
(Sanzioni)
1. Per
le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 2, e
all'articolo 116 si applica la sanzione
amministrativa da
euro 103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui
all'articolo 123.
2. Per
le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, si applica la
sanzione amministrativa da euro 103,
29 a euro 516,46.
3. Se
il raccoglitore non è in grado di esibire il tesserino o i documenti
autorizzativi di cui è in possesso si applica la
sanzione
amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli entro una
settimana all'ente competente
alla vigilanza.
4. In
caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta
di tartufi, gli enti competenti al rilascio del
tesserino provvedono
alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti
competenti all'irrogazione della
sanzione provvedono
a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno
rilasciato i tesserini ai
contravventori.
5. Per
l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato pubblico dei tartufi
freschi e conservati si applica la
sanzione
amministrativa da euro 258,23 a euro 2.582,28, salvo che il fatto costituisca
reato a norma degli articoli 515
e 516 del codice
penale.
Art.
130
(Procedure
di spesa)
1. Le
domande di contributo di cui all'articolo 126 devono pervenire alla struttura
regionale competente in materia di
agricoltura entro il
31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato dell'attività e di
un preventivo
analitico delle
spese previste.
2. La
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera entro
il 30 giugno di ogni anno un
piano per la
concessione dei contributi.